Documento informatico
Con documento informatico si intende la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti. Il documento analogico è, al contrario, la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
Il documento informatico, utile ai fini della rappresentazione della pratica sismica, è formato essenzialmente mediante una delle seguenti principali modalità:
- redazione tramite l’utilizzo di appositi strumenti software;
- acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
Il portale SIS gestisce unicamente file con estensione tipo *.pdf.p7m, ottenuti da file tipo *.pdf, firmati digitalmente in formato tipo *.p7m, che a fine processo di formazione fornisce un file del tipo *.pdf.p7m.
Pertanto, sarà necessario, ai fini della presentazione della pratica sismica telematica, acquisire le copie informatiche dei documenti analogici sottoscritti da soggetti senza firma digitale, e sottoscrivere le copie informatiche così ottenute con firma digitale del procuratore per validazione.
N.B.: il procuratore deve conservare agli atti le copie cartacee di tutti i documenti informatici trasmessi, sottoscritti dal delegante e/o da altri soggetti firmatari non in possesso di firma digitale.