Collaudo statico - Unione di Comuni della Romagna forlivese

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Collaudo statico

Al momento il collaudo statico è regolato dal D.M. 14.01.200 (NTC 2008) al capitolo 9, emanato in forza delle leggi n. 1086/71, n. 64/74 e del D.P.R. n. 380/2001. Riguarda il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti dell’opera che svolgono funzione portante.

Indipendentemente dal materiale impiegato, le Norme Tecniche per le Costruzioni ne estendono l’obbligo “a tutte le parti dell’opera che svolgono funzione portante” (ad es. in legno, muratura, calcestruzzo semplice, opere geotecniche ecc.). Tale estensione non comprende però, ovviamente, le procedure regolate dal Testo unico D.P.R. n.380/2001 e dalla legge n° 1086/71 che si applicano unicamente nei casi esplicitamente previsti alle strutture in c.a., c.a.p. e metalliche.

Tutte le opere di nuova costruzione che comprendono parti che svolgono funzione portante “non possono essere poste in esercizio prima dell’effettuazione del collaudo statico“.

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